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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui
all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico
al momento dell’assunzione in carica, la titolarita’ di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche’ tutti i
compensi cui da diritto l’assunzione della carica, da’ luogo a una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata
comunicazione e il relativo provvedimento e’ pubblicato sul sito internet
dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2,
da’ luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico
del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso
entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita’ di risultato, entro trenta
giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorita’ amministrativa
competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.